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Dotazioni
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Riassumiamo le dotazioni necessarie per
le diverse fasce di navigazione da terra.
Unità da diporto che svolgono la
navigazione senza limiti, cioè oltre le
sei miglia dalla costa
Le unità da diporto devono avere a bordo
i mezzi di salvataggio e le dotazioni
di sicurezza regolamentari previsti dagli
articoli 20 e 21 del D.M. n. 232/94:
a) mezzo collettivo di salvataggio,
zattera, di tipo conforme al D.M. del
'77, idoneo a ospitare tutte le persone
presenti a bordo;
b) una cintura di salvataggio (tipo
CE, di taglia appropriata o a stola ovvero
tipo approvato SOLAS) per ciascuna persona
presente a bordo, compresi i bambini (vedi
più avanti, cinture di salvataggio, in
"Altre notizie utili sulle dotazioni",
vedi D.M. 10.5.96 sulle cinture di salvataggio).
c) un salvagente (anulare) munito
di cima di almeno 30 metri e una boetta
luminosa ad attivazione automatica (quest'ultima
non ancora obbligatoria, in attesa che
sia emanato il regolamento che ne stabilisca
i requisiti tecnici);
d) tre fuochi a mano a luce rossa;
e) tre razzi a paracadute a luce
rossa o una pistola Very con tre cariche
a paracadute (attenzione: da usare solo
in barca, per segnalazioni di soccorso,
fuori dalla barca è considerata un'arma);
f) due boette fumogene (non ancora
obbligatorie, in attesa che sia emanato
il regolamento che ne stabilisca i requisiti
tecnici);
g) ancora con catena o cavo, e
cavi di ormeggio (secondo il regolamento
da emanare, sentito l'ente tecnico, ai
sensi dell'art. 17, III comma, della legge
23.8.88, n. 279);
h) fanali regolamentari e apparecchi
di segnalazione sonora, conformi alla
COLREG `72 o al D.M. 5.9.90 n. 421 (a
bordo delle unità superiori a 12 metri
occorre avere a bordo un fischio e una
campana; se la lunghezza dell'unità a
vela è inferiore a m 20 i fanali regolamentari
possono essere combinati in testa o vicino
alla testa dell'albero, dove possano essere
meglio visti).
i) una bussola (è obbligatoria
anche se non è stato ancora emanato il
regolamento che ne stabilisca i requisiti
tecnici);
l) un orologio;
m) un barometro;
n) un binocolo;
o) uno scandaglio, graduato se
manuale;
p) riflettore radar;
q) VHF (vedi più avanti "Aggiornamento
sul VHF imbarcazioni");
r) un apparato di radioposizionamento
(per unità aventi lunghezza fuori tutto
superiore o eguale a 15 metri);
s) carte nautiche e strumenti necessari
per la navigazione che è in atto;
t) una cassetta contenente materiale
di pronto soccorso, come da D.M. 25.5.88,
n. 279 (vedi
tabella);
u) estintori, in funzione della
potenza del motore, di cui all'allegato
A, del D.M. n. 232/94 (vedi tabella) -
tipo 13B, per potenze fino a 25 HP (18,4
kW) - tipo 21B, per potenze fino a 200
HP (147 kW) - tipo 34B, per potenze oltre
200 HP (>147 kW).
La tabella prevede comunque per potenze
superiori ai 200 HP (>147 kW) e fino a
400 HP (=294 kW) un estintore tipo 13B
e un altro 21B in prossimità dell'apparato
motore, un estintore da 13B in plancia
o posto guida, uno da 13B in ciascuno
degli altri locali o gruppi di locali
adiacenti.
Per potenze superiori a 400 HP (294 kW)
e fino a 500 HP (= 368 kW) il numero degli
estintori rimane eguale al caso precedente,
ma quello con capacità estinguente da
13B, da tenere in prossimità dell'apparato
motore, deve essere sostituito da uno
da 34B.
Per potenze ancora superiori, in prossimità
dell'apparato motore gli estintori da
34B saranno due (un altro 34B al posto
del 21B). Anche per gli estintori, come
per le boette fumogene e quelle luminose
e per le bussole, si è in attesa che venga
emanato il regolamento che ne stabilisca
i requisiti tecnici.
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