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Tassa
di stazionamento
Non pagano la Tassa di Stazionamento: i
natanti a remi i natanti a vela (senza motore)
gli apparecchi di salvataggio e i battelli
di servizio su cui deve esser riportata
obbligatoriamente la scritta « tender to»
col numero e con la sigla di iscrizione
della barca madre, tutte le unità da diporto
in secco Sono assoggettati alla T.S. e pagano
in funzione della loro lunghezza in cm fuori
tutto: natanti imbarcazioni navi da diporto
A) I natanti, ossia le unità non immatricolate,
cioè quelle a motore lunghe fino a un massimo
di m 7,50 f.t.; quelle a vela con motore
ausiliario fino a m 10 f.t.; i motovelieri
di lunghezza massima di m 10 f.t. La lunghezza
fuori tutto cui si deve far riferimento
è quella indicata del certificato di omologazione
rilasciato dall'ente tecnico, di cui il
venditore deve dare obbligatoriamente copia
autenticata all'acquirente. Qualora il natante
non sia di serie, vale la lunghezza f.t.
rilevata dal proprietario secondo quanto
previsto dall'art 1, punto 5 della legge
8 agosto 94 n. 498 che dice: « la lunghezza
ft è la distanza, misurata in linea retta,
tra il punto estremo anteriore della prora
e il punto estremo posteriore della poppa,
escluse tutte le appendici come le delfiniere,
il bompresso, le piattaforme poppiere, le
falchette e similari» . La T.S. si paga,
prima della messa in acqua del natante,
per il solo periodo d'uso, con un minimo
di mesi 4, ma anche per 5, 6, 7, 8, 9 10,
11, 12 mesi, a decorrere dalla data del
versamento. Però è bene rammentare che,
qualora si sia già pagato un quadrimestre
e si voglia restare in acqua per un altro
mese o due si dovrà pagare nuovamente per
un minimo di 4 mesi. Quando i natanti hanno
motore o motori per una potenza massima
complessiva superiore a 75 HP (55,15 kW)
- oppure cilindrata superiore a: 1300 cc,
se a benzina a 2 tempi; 1800 cc, se a benzina
a 4 tempi aspirati; 1300 cc, se a benzina
a 4 tempi sovralimentati; 3300 cc se diesel
- la T.S. si paga per l'intero anno solare
(come per le imbarcazioni) e non per il
periodo d'uso. B) Le imbarcazioni e le navi
da diporto nazionali (e come tali iscritte
sul R.I.D., registro delle imbarcazioni
da diporto degli uffici marittimi), soltanto
se messe in acqua. Si paga per l'intero
anno solare (quindi mai a cavallo di due
anni) e ciò vale anche per la messa in acqua
di un sol giorno. Non è però una tassa patrimoniale.
La lunghezza f.t. si ricava dalla licenza
di navigazione. Il versamento, in base a
quanto stabilito dal D.L. n. 47/93, deve
essere effettuato entro il 31 maggio di
ciascun anno (e ciò anche se la barca è
in acqua fin dal 1° gennaio), ma entro il
giorno precedente alla effettiva messa in
acqua, se successivo al 31 maggio.
N.B.: le stesse possibilità di pagamento,
insieme al diritto alla vetustà, sono estese
ai natanti assoggettati al medesimo regime
delle imbarcazioni iscritte al R.I.D., di
cui sopra. Importi Com'è noto, ai fini della
T.S., non c'è più distinzione tra natanti,
imbarcazioni e navi: sono tutte unità da
diporto. Pertanto, dal 1° gennaio 1995,
l'importo per dette unità è così stabilito:
fino a m 6, per ogni cm - L.400 per ogni
cm eccedente m 6 fino a m 7,50 - L. 800
per ogni cm eccedente m 7,50 e fino a m
12 - L. 1.500 per ogni cm eccedente m 12
e fino a m 18 - L. 4.000 per ogni cm eccedente
m 18 e fino a m 24 - L. 6.000 per ogni cm
eccedente m 24 - L 8.000 Il pagamento per
ogni tipo di unità rimane valido per tutto
il periodo considerato anche in caso di
passaggio di proprietà, ma la ricevuta di
versamento va esibita ai controlli. Sconti
Le unità a vela con motore ausiliario pagano
la metà di quanto stabilito per le unità
a motore di pari lunghezza; i motovelieri
i 2/3. Vetustà Non è prevista per i natanti,
fatta eccezione per quelli acquistati dopo
il 17.6.94 (data di entrata in vigore del
D.L. 378/94) e motorizzati con più di 75
HP o con motori di cilindrata superiore
a quelle previste dalla legge (vedi sopra
A. I natanti). Per ottenerne il riconoscimento
si dovrà mostrare il certificato di omologazione
(corredato dalla dichiarazione di conformità
al prototipo omologato) o, in mancanza,
per i prototipi, la fattura d'acquisto,
un atto notarile o scrittura privata autenticata;
In entrambi i casi il calcolo del diritto
a futura vetustà scatterà dal successivo
1° gennaio. Per le unità già iscritte al
RID e poi cancellate, quindi ora natanti,
per le quali si continua ad applicare lo
sconto di vetustà già acquisito, previsto
per le imbarcazioni, in caso di controllo
va esibito l'estratto del RID, rilasciato
dall'Ufficio di cancellazione, con la data
di prima immatricolazione o costruzione.
La vetustà decorre dalla data di prima immatricolazione
(quindi giorno, mese e anno) o, nel caso
ci si riferisca alla costruzione, dal 1°
gennaio successivo. Riduzioni Per le imbarcazioni
iscritte al RID gli importi della T.S. sono
ridotti del 15% 30% e 45% rispettivamente
dopo 5, 10 e 15 anni dalla decorrenza della
data di prima iscrizione (ovunque avvenuta)
ovvero dell'anno di costruzione (in questo
caso decorre dal 1° gennaio successivo),
che devono risultare dalle annotazioni sulla
licenza di navigazione Versamenti Devono
essere effettuati per tutte le unità da
diporto sul c.c.p. 21524004, intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.
Nelle causali deve essere indicato: per
i natanti: Legge 171/1989 - Tassa di stazionamento;
natante da diporto: ................ (indicare
se a motore, a vela con motore ausiliario,
motoveliero); periodo da xx/xx/xx a xx/xx/xx;
modello yyyyyyyyyy; costruttore zzzzzz;
lunghezza f. t. cm xxxx per le imbarcazioni
e navi da diporto: Legge 171/1989 - Tassa
di stazionamento anno 1995; sigla ufficio
iscrizione e numero (es. ROMA-0001-D); lunghezza
f.t. cm xxxx; imbarcazione da diporto (indicare
se a motore, a vela con motore ausiliario
o motoveliero); data di prima iscrizione
o anno di costruzione (ai fini del diritto
allo sconto di anzianità)
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