Gite in barca
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Rimessaggio
Scadenziario
Tassa di stazionamento
Non pagano la Tassa di Stazionamento: i natanti a remi i natanti a vela (senza motore) gli apparecchi di salvataggio e i battelli di servizio su cui deve esser riportata obbligatoriamente la scritta « tender to» col numero e con la sigla di iscrizione della barca madre, tutte le unità da diporto in secco Sono assoggettati alla T.S. e pagano in funzione della loro lunghezza in cm fuori tutto: natanti imbarcazioni navi da diporto A) I natanti, ossia le unità non immatricolate, cioè quelle a motore lunghe fino a un massimo di m 7,50 f.t.; quelle a vela con motore ausiliario fino a m 10 f.t.; i motovelieri di lunghezza massima di m 10 f.t. La lunghezza fuori tutto cui si deve far riferimento è quella indicata del certificato di omologazione rilasciato dall'ente tecnico, di cui il venditore deve dare obbligatoriamente copia autenticata all'acquirente. Qualora il natante non sia di serie, vale la lunghezza f.t. rilevata dal proprietario secondo quanto previsto dall'art 1, punto 5 della legge 8 agosto 94 n. 498 che dice: « la lunghezza ft è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari» . La T.S. si paga, prima della messa in acqua del natante, per il solo periodo d'uso, con un minimo di mesi 4, ma anche per 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 mesi, a decorrere dalla data del versamento. Però è bene rammentare che, qualora si sia già pagato un quadrimestre e si voglia restare in acqua per un altro mese o due si dovrà pagare nuovamente per un minimo di 4 mesi. Quando i natanti hanno motore o motori per una potenza massima complessiva superiore a 75 HP (55,15 kW) - oppure cilindrata superiore a: 1300 cc, se a benzina a 2 tempi; 1800 cc, se a benzina a 4 tempi aspirati; 1300 cc, se a benzina a 4 tempi sovralimentati; 3300 cc se diesel - la T.S. si paga per l'intero anno solare (come per le imbarcazioni) e non per il periodo d'uso. B) Le imbarcazioni e le navi da diporto nazionali (e come tali iscritte sul R.I.D., registro delle imbarcazioni da diporto degli uffici marittimi), soltanto se messe in acqua. Si paga per l'intero anno solare (quindi mai a cavallo di due anni) e ciò vale anche per la messa in acqua di un sol giorno. Non è però una tassa patrimoniale. La lunghezza f.t. si ricava dalla licenza di navigazione. Il versamento, in base a quanto stabilito dal D.L. n. 47/93, deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno (e ciò anche se la barca è in acqua fin dal 1° gennaio), ma entro il giorno precedente alla effettiva messa in acqua, se successivo al 31 maggio.

N.B.: le stesse possibilità di pagamento, insieme al diritto alla vetustà, sono estese ai natanti assoggettati al medesimo regime delle imbarcazioni iscritte al R.I.D., di cui sopra. Importi Com'è noto, ai fini della T.S., non c'è più distinzione tra natanti, imbarcazioni e navi: sono tutte unità da diporto. Pertanto, dal 1° gennaio 1995, l'importo per dette unità è così stabilito: fino a m 6, per ogni cm - L.400 per ogni cm eccedente m 6 fino a m 7,50 - L. 800 per ogni cm eccedente m 7,50 e fino a m 12 - L. 1.500 per ogni cm eccedente m 12 e fino a m 18 - L. 4.000 per ogni cm eccedente m 18 e fino a m 24 - L. 6.000 per ogni cm eccedente m 24 - L 8.000 Il pagamento per ogni tipo di unità rimane valido per tutto il periodo considerato anche in caso di passaggio di proprietà, ma la ricevuta di versamento va esibita ai controlli. Sconti Le unità a vela con motore ausiliario pagano la metà di quanto stabilito per le unità a motore di pari lunghezza; i motovelieri i 2/3. Vetustà Non è prevista per i natanti, fatta eccezione per quelli acquistati dopo il 17.6.94 (data di entrata in vigore del D.L. 378/94) e motorizzati con più di 75 HP o con motori di cilindrata superiore a quelle previste dalla legge (vedi sopra A. I natanti). Per ottenerne il riconoscimento si dovrà mostrare il certificato di omologazione (corredato dalla dichiarazione di conformità al prototipo omologato) o, in mancanza, per i prototipi, la fattura d'acquisto, un atto notarile o scrittura privata autenticata; In entrambi i casi il calcolo del diritto a futura vetustà scatterà dal successivo 1° gennaio. Per le unità già iscritte al RID e poi cancellate, quindi ora natanti, per le quali si continua ad applicare lo sconto di vetustà già acquisito, previsto per le imbarcazioni, in caso di controllo va esibito l'estratto del RID, rilasciato dall'Ufficio di cancellazione, con la data di prima immatricolazione o costruzione. La vetustà decorre dalla data di prima immatricolazione (quindi giorno, mese e anno) o, nel caso ci si riferisca alla costruzione, dal 1° gennaio successivo. Riduzioni Per le imbarcazioni iscritte al RID gli importi della T.S. sono ridotti del 15% 30% e 45% rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla decorrenza della data di prima iscrizione (ovunque avvenuta) ovvero dell'anno di costruzione (in questo caso decorre dal 1° gennaio successivo), che devono risultare dalle annotazioni sulla licenza di navigazione Versamenti Devono essere effettuati per tutte le unità da diporto sul c.c.p. 21524004, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. Nelle causali deve essere indicato: per i natanti: Legge 171/1989 - Tassa di stazionamento; natante da diporto: ................ (indicare se a motore, a vela con motore ausiliario, motoveliero); periodo da xx/xx/xx a xx/xx/xx; modello yyyyyyyyyy; costruttore zzzzzz; lunghezza f. t. cm xxxx per le imbarcazioni e navi da diporto: Legge 171/1989 - Tassa di stazionamento anno 1995; sigla ufficio iscrizione e numero (es. ROMA-0001-D); lunghezza f.t. cm xxxx; imbarcazione da diporto (indicare se a motore, a vela con motore ausiliario o motoveliero); data di prima iscrizione o anno di costruzione (ai fini del diritto allo sconto di anzianità)
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